La notifica di un decreto ingiuntivo da parte di un avvocato nei confronti di un collega non costituisce di per sé un illecito deontologico. Tuttavia, il comportamento dell’avvocato deve essere valutato nel contesto delle norme deontologiche che regolano i rapporti di colleganza e il rispetto reciproco tra avvocati.
Secondo l’art. 38 del Codice Deontologico Forense (CDF), l’avvocato ha l’obbligo di preavvisare il collega prima di intraprendere azioni giudiziarie nei suoi confronti, salvo che ciò non sia possibile o che il preavviso possa pregiudicare i diritti del cliente. Questo principio è volto a garantire il rispetto e la correttezza nei rapporti tra colleghi.
Tuttavia, come stabilito dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) nella sentenza n. 102 del 25 giugno 2022, l’obbligo di preavviso non si applica all’opposizione a decreto ingiuntivo, anche se accompagnata da una domanda riconvenzionale. Questo perché l’opposizione a decreto ingiuntivo è considerata un’iniziativa difensiva susseguente e dipendente dalla domanda principale, e quindi non rientra tra le iniziative giudiziarie che richiedono il preavviso.
In sintesi, la notifica di un decreto ingiuntivo da parte di un avvocato nei confronti di un collega non costituisce automaticamente un illecito deontologico, ma è importante che l’avvocato rispetti le norme di correttezza e colleganza previste dal Codice Deontologico Forense.