L’addebito al professionista sottoposto a procedimento disciplinare va circostanziato con l’atto di approvazione del capo di incolpazione. In particolare, l’organo di disciplina deve comunicare all’iscritto “l’enunciazione dei fatti addebitati, con l’indicazione delle norme violate” (art. 17, comma 2, n. 1, lett. b del Regolamento CNF n. 2 del 2014). Successivamente, con la citazione a giudizio, l’onere di specificazione della condotta contestata viene reso ancora più stringente, prevedendosi che il CDD indichi “in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate” (art. 21, comma 2, lett. b, del Regolamento). In questo modo, l’iscritto ha la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa accedendo ai documenti contenuti nel fascicolo e di presentare memorie e documenti per difendersi dalle accuse mosse.