Nel contesto di un procedimento disciplinare, se l’incolpato risulta irreperibile sia allo studio che alla residenza, la notifica degli atti deve seguire le disposizioni dell’art. 143 del Codice di Procedura Civile. Tale articolo prevede la notifica per mezzo di deposito presso la casa comunale quando, senza colpa, si ignora la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, e ciò nonostante siano state compiute diligenti indagini. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10272 del 02/05/2018, ha precisato che la notifica per deposito può essere considerata valida solo se si dimostra l’impossibilità di raggiungere il destinatario dell’atto a causa della sua assenza o irreperibilità, circostanza che deve risultare da specifici accertamenti. Inoltre, la sentenza n. 119 del 19 luglio 2013 del Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che il consiglio territoriale può notificare gli atti del procedimento ai sensi dell’art. 143 cpc solo quando, senza colpa, ignora la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, e ciò nonostante diligenti indagini, che non possono limitarsi alla sola visura anagrafica. In ogni caso, è fondamentale garantire il rispetto del diritto di difesa dell’incolpato, che non può essere pregiudicato da eventuali lacune nelle procedure di notifica.