Nel caso in cui all’incolpato vengano contestati più illeciti, ognuno dei quali comporterebbe la sospensione, la sanzione disciplinare deve essere determinata in base a una valutazione complessiva dei fatti e non semplicemente sommando le sanzioni per ciascun illecito. Questo approccio è confermato dall’art. 21 del Codice Deontologico Forense, nonché da diverse pronunce giurisprudenziali.

Il Consiglio Nazionale Forense, ad esempio, ha stabilito che in situazioni di concorso di più illeciti, la sanzione non deve essere frutto di un calcolo aritmetico, ma deve essere il risultato della considerazione complessiva dei comportamenti, del loro disvalore e delle circostanze del caso concreto (CNF, sentenza n. 108 del 16 ottobre 2019).

In pratica, se si accerta la sussistenza di più violazioni, ciascuna può influire sulla misura della sanzione, ma l’organo disciplinare ha la responsabilità di determinare una sanzione complessiva che tenga conto della gravità complessiva delle condotte, senza applicare meccanicamente un aumento per ciascun fatto contestato. L’obiettivo è garantire che la sanzione sia proporzionata alla condotta e al disvalore complessivo che essa rappresenta per la professione.

In questo contesto, anche il comportamento successivo dell’incolpato, eventuali attenuanti o aggravanti possono influire sulla determinazione finale della sanzione.


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