Il deposito della motivazione del provvedimento disciplinare oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione non comporta l’invalidità della decisione. Come stabilito dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022, il termine di 30 giorni per il deposito delle motivazioni di una decisione disciplinare (che può essere raddoppiato in casi di decisioni complesse) è da considerarsi ordinatorio, non perentorio. Ciò significa che il superamento di tale termine non è sanzionato con la nullità o l’annullabilità della decisione disciplinare.
Tuttavia, il rispetto dei termini di procedura è importante per garantire la celerità e l’efficienza del procedimento disciplinare e per tutelare i diritti dell’incolpato. Un ritardo ingiustificato nella motivazione di una decisione potrebbe eventualmente comportare responsabilità amministrative interne all’organo disciplinare o essere oggetto di un ricorso da parte dell’incolpato, il quale potrebbe lamentare la violazione del proprio diritto di difesa qualora il ritardo compromettesse, in concreto, la possibilità di impugnare la decisione disciplinare in modo tempestivo ed efficace.
Pertanto, sebbene un ritardo nel deposito delle motivazioni non comporti automaticamente l’invalidità della decisione disciplinare, gli organi disciplinari sono tenuti a rispettare tale termine per garantire la corretta amministrazione della giustizia disciplinare e il rispetto dei diritti dell’incolpato.