In sintesi: una volta ricevuta la decisione del CNF che conferma il richiamo verbale, il CDD deve dare immediata esecuzione alle “formalità” proprie del richiamo ex art. 28, comma 2, Reg. CNF n. 2/2014, senza attendere l’eventuale ricorso per cassazione (salvo sospensione concessa dalla Cassazione).
Operativamente:
- Il Presidente del CDD cura la comunicazione formale del richiamo all’iscritto e al COA di appartenenza, con “lettera riservata” o via PEC, come prescrive l’art. 28, comma 2, Reg. CNF n. 2/2014. Questa incombenza vale anche quando il richiamo sia stato determinato o confermato in sede di impugnazione dal CNF, che trasmette gli atti al CDD “a quo” proprio per tali adempimenti. (deontologicus.gestiolex.it)
- Aggiorna i registri/il fascicolo del procedimento e archivia il fascicolo, dando atto della definitività/esecutività della decisione CNF. Non si applicano le annotazioni esecutive previste per le “sanzioni disciplinari” (avvertimento, censura, sospensione, radiazione) dall’art. 35 Reg. CNF n. 2/2014, perché il richiamo verbale non è una sanzione in senso tecnico. La comunicazione al COA ha natura informativa. (deontologicus.gestiolex.it)
- Tempistica/esecutività: le decisioni disciplinari del CNF sono esecutive per legge dalla pubblicazione e notificazione all’incolpato; l’eventuale ricorso alle Sezioni Unite non sospende di per sé l’esecuzione, salvo provvedimento cautelare della Cassazione ex art. 36, comma 7, L. 247/2012. Quindi il CDD procede subito alle formalità di cui sopra. (codicedeontologico-cnf.it)
Riferimenti essenziali:
- Art. 22 Codice Deontologico Forense (riconduce il richiamo al novero dei provvedimenti collegati a infrazioni lievi e scusabili); Art. 28 Reg. CNF n. 2/2014 (richiamo verbale: comunicazione formale a iscritto e COA). (deontologicus.gestiolex.it)
- CNF, sent. n. 43/2020; CNF, sent. n. 36/2022: quando il CNF commina o conferma il richiamo, gli atti sono trasmessi al Presidente del CDD per le formalità ex art. 28, co. 2. (codicedeontologico-cnf.it)
- Esecutività delle decisioni CNF: CNF, sent. n. 1/2007; v. anche ricostruzione su art. 34 Reg. CNF n. 2/2014 (provvisoria esecutività dopo la notifica) e art. 36, co. 7, L. 247/2012 (possibile sospensione in Cassazione). (codicedeontologico-cnf.it)
Nota sulla natura del richiamo: non è “sanzione disciplinare” ma resta un provvedimento afflittivo fondato sull’accertamento di un illecito deontologico; è impugnabile al CNF. (codicedeontologico-cnf.it)
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it