L’atto costitutivo e lo statuto di una Società tra Avvocati (STA) devono rispettare le disposizioni dell’art. 4-bis della Legge n. 247/2012. In particolare, i soci della STA devono essere avvocati iscritti all’Albo o avvocati iscritti all’Albo e professionisti iscritti in Albi di altre professioni, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. La maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati e i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale. Inoltre, la denominazione sociale della STA deve contenere l’indicazione espressa e letterale “Società tra Avvocati”. Qualsiasi disposizione contraria nell’atto costitutivo o nello statuto della STA impedirà l’iscrizione della società nella Sezione Speciale dell’Albo ex art. 247/2012. (Fonte: FAQ COA Roma – https://www.ordineavvocatiroma.it/343125-2/)


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