L’avvocato, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice Deontologico Forense (CDF), ha l’obbligo di comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso. Tale obbligo di informazione è finalizzato a garantire la tutela degli interessi del cliente e a prevenire eventuali conseguenze negative derivanti dalla mancata esecuzione di atti necessari per la tutela dei suoi diritti. La violazione di tale obbligo deontologico comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, ai sensi dell’art. 27, comma 9, del CDF. Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli, rel. Greco), sentenza n. 5 del 11 gennaio 2021.