Il dovere dell’avvocato di informare il giudice e le altre parti processuali dell’avvenuta ammissione del cliente al gratuito patrocinio è un aspetto cruciale della deontologia forense, volto a garantire la trasparenza e la correttezza del procedimento giudiziario.
Riferimenti Normativi e Deontologici
- Codice Deontologico Forense (CDF):
- Art. 9 CDF: Stabilisce i doveri di probità, dignità e decoro dell’avvocato. La mancata comunicazione dell’ammissione al gratuito patrocinio può essere vista come una violazione di questi principi.
- Art. 27 CDF: Regola il dovere di informazione dell’avvocato nei confronti del cliente, ma implicitamente si estende anche alla necessità di mantenere una condotta trasparente e corretta nei confronti del giudice e delle altre parti processuali.
- DPR n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia):
- Art. 85 DPR n. 115/2002: Stabilisce che l’avvocato che presta il patrocinio a spese dello Stato non può richiedere alcun compenso al cliente, in quanto il suo compenso è già stabilito dalla legge e viene corrisposto direttamente dall’Erario. La mancata comunicazione dell’ammissione al gratuito patrocinio può essere interpretata come un tentativo di ottenere un compenso non dovuto.
Giurisprudenza Rilevante
- Consiglio Nazionale Forense (CNF):
- Sentenza n. 136 del 15 novembre 2019: Ha ribadito che la richiesta di compensi al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato costituisce un illecito disciplinare, anche se l’avvocato non fosse a conoscenza dell’ammissione al beneficio o della sua successiva revoca.
- Sentenza n. 157 del 17 luglio 2021: Ha confermato che l’avvocato ha l’obbligo di informare il giudice e le altre parti processuali dell’avvenuta ammissione del cliente al gratuito patrocinio, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del procedimento.
Obblighi Specifici
- Informazione al Giudice: L’avvocato deve informare il giudice dell’avvenuta ammissione del cliente al gratuito patrocinio per assicurare che il giudice sia a conoscenza del fatto che il cliente non deve sostenere le spese legali e che l’avvocato non può richiedere compensi al cliente.
- Informazione alle Parti Processuali: L’avvocato deve anche informare le altre parti processuali per garantire la trasparenza e la correttezza del procedimento. Questo è particolarmente importante per evitare qualsiasi malinteso o contestazione riguardo alle spese legali.
Conseguenze della Violazione
La mancata comunicazione dell’avvenuta ammissione al gratuito patrocinio può comportare sanzioni disciplinari per l’avvocato, che possono variare dall’avvertimento alla sospensione, a seconda della gravità della violazione.
Conclusione
L’avvocato ha un dovere deontologico e legale di informare il giudice e le altre parti processuali dell’avvenuta ammissione del cliente al gratuito patrocinio. Questo obbligo è fondamentale per garantire la trasparenza, la correttezza e l’integrità del procedimento giudiziario.
Riferimenti:
- Art. 9 e Art. 27 Codice Deontologico Forense (CDF)
- Art. 85 DPR n. 115/2002
- CNF, sentenza n. 136 del 15 novembre 2019
- CNF, sentenza n. 157 del 17 luglio 2021