La pensione di anzianità degli avvocati è una delle prestazioni corrisposte dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati. Essa è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed è incompatibile con l’iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

La pensione di anzianità è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell’articolo 2 della Legge n. 576/1980. In particolare, la pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all’1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Per il calcolo della media dei redditi si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all’articolo 10, primo comma, lettera a) della stessa legge. I redditi annuali dichiarati, escluso l’ultimo, sono rivalutati a norma dell’articolo 15 della Legge n. 576/1980.

La fonte normativa di riferimento è l’articolo 3 della Legge n. 576/1980.


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