La pensione di vecchiaia degli avvocati è una delle prestazioni corrisposte dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati. Essa è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l’iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell’articolo 21 della Legge n. 576/1980.

La pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all’1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Per il calcolo della media dei redditi si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all’articolo 10, primo comma, lettera a) della stessa legge. I redditi annuali dichiarati, escluso l’ultimo, sono rivalutati a norma dell’articolo 15 della Legge n. 576/1980.

La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell’iscritto nell’anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione.

La fonte normativa di riferimento è l’articolo 2 della Legge n. 576/1980.


👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy