Il richiamo verbale è una misura disciplinare prevista dall’art. 22 del Codice Deontologico Forense (CDF) e dal Regolamento CNF n. 2/2014. Sebbene non sia considerato una sanzione disciplinare in senso stretto, presuppone l’accertamento di un illecito deontologico e ha carattere afflittivo. Di seguito sono riportate alcune decisioni rilevanti in materia di richiamo verbale:

  1. CNF, sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020:
    • Questa sentenza ha stabilito che il richiamo verbale, pur non essendo una sanzione disciplinare, presuppone l’accertamento di un illecito deontologico e costituisce un provvedimento afflittivo. Pertanto, è impugnabile davanti al Consiglio Nazionale Forense (CNF) da parte dei soggetti legittimati.
  2. CNF, sentenza n. 94 del 27 marzo 2024:
    • La sentenza ha ribadito che il richiamo verbale presuppone l’accertamento di un illecito deontologico, anche se lieve e scusabile, e costituisce comunque un provvedimento afflittivo. Anche in questo caso, il richiamo verbale è impugnabile davanti al CNF.
  3. Regolamento CNF n. 2/2014, art. 14, comma 4-bis:
    • Questo articolo prevede che l’avvocato destinatario di un richiamo verbale emesso nella fase preliminare del procedimento disciplinare può proporre opposizione avanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) medesimo. Se il CDD conferma il richiamo verbale, l’avvocato può impugnare la decisione del CDD davanti al CNF.
  4. CNF, sentenza n. 166 del 16 dicembre 2019:
    • La sentenza ha confermato che il termine per proporre ricorso al CNF avverso le decisioni dei Consigli locali è soggetto a sospensione feriale. Questo principio si applica anche ai termini per proporre opposizione ai provvedimenti disciplinari, inclusi i richiami verbali.

In sintesi, il richiamo verbale, pur non essendo una sanzione disciplinare, è un provvedimento afflittivo che presuppone l’accertamento di un illecito deontologico. È impugnabile davanti al CNF, e l’opposizione deve essere proposta al CDD che ha emesso il provvedimento. I termini per l’opposizione sono soggetti a sospensione feriale.

Fonti:

  • Codice Deontologico Forense, art. 22
  • Regolamento CNF n. 2/2014, art. 14, comma 4-bis
  • Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020
  • Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 27 marzo 2024
  • Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 16 dicembre 2019

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