Sotto la vecchia normativa, prima dell’entrata in vigore della L. n. 247/2012, la cosiddetta “pregiudizialità penale” era un principio secondo cui il procedimento disciplinare era spesso sospeso in attesa della conclusione di un procedimento penale parallelo relativo agli stessi fatti. Questo avveniva perché si riteneva che l’accertamento dei fatti in sede penale potesse incidere sull’esito del procedimento disciplinare e che fosse quindi opportuno attendere il giudicato penale.

Questa sospensione automatica dei procedimenti disciplinari in pendenza di un giudizio penale era finalizzata a evitare il rischio di valutazioni contrastanti tra l’autorità giudiziaria e quella disciplinare, ed era vista come un modo per garantire uniformità nelle decisioni e rispetto del principio di certezza del diritto e del giudicato.

Con la riforma operata dalla L. n. 247/2012, questo principio è stato fortemente attenuato. Ora, come stabilito dall’art. 54 della suddetta legge, il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò è ritenuto “indispensabile”, in considerazione dell’esigenza di autonomia delle procedure e delle valutazioni rispetto al processo penale. Questo ha introdotto un approccio di “doppio binario” che consente al procedimento disciplinare di proseguire anche parallelamente al procedimento penale, salvo eccezioni motivate.


👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy