L’azione disciplinare in ambito forense è officiosa e non negoziabile, quindi la rinuncia all’esposto non determina l’estinzione del procedimento disciplinare. Questo principio è determinato dall’obiettivo di tutelare l’immagine della categoria forense, che è considerata un bene protetto e non un diritto disponibile delle parti.

Sia la Corte di Cassazione (SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020) che il Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 148 del 6 dicembre 2019) hanno stabilito che la rinuncia all’esposto da parte dei soggetti esponenti, o l’eventuale risoluzione bonaria della controversia tra le parti, non comportano l’estinzione del procedimento disciplinare. Pertanto, anche se il denunciante ritira il proprio esposto, il procedimento continua fino alla sua naturale conclusione.

In sintesi, la rinuncia all’esposto da parte del denunciante può influenzare solo i limiti della determinazione della sanzione, ma non l’esistenza del procedimento stesso.

Riferimenti
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 6 dicembre 2019.


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