Il legittimo impedimento dell’incolpato in un procedimento disciplinare è una circostanza che può giustificare il rinvio dell’udienza. Tuttavia, come stabilito dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) e dalla giurisprudenza, non ogni situazione di difficoltà può essere considerata un legittimo impedimento, ma deve trattarsi di un impedimento assoluto a comparire.

Per esempio, il CNF nella sentenza n. 262 del 28 novembre 2023 ha chiarito che l’incolpato deve fornire la prova del legittimo impedimento e che il giudice non ha l’obbligo di disporre accertamenti per completare una documentazione probatoria insufficiente.

Inoltre, il CNF nella sentenza n. 389 del 30 dicembre 2016 ha specificato che l’incolpato, in ragione della sua qualità e competenza tecnica, è legittimato all’autodifesa e, quindi, se durante l’udienza rimane privo del difensore, non è necessario disporre il rinvio dell’udienza per consentire la nomina di un altro difensore, né vi è l’obbligo di nominare un difensore d’ufficio se l’incolpato non ha provveduto alla difesa personale.

Infine, il CNF nella sentenza n. 238 dell’8 novembre 2023 ha precisato che l’impegno professionale del difensore in un altro procedimento costituisce legittimo impedimento solo se il difensore prospetta l’impedimento non appena conosce la contemporaneità degli impegni, indica specificamente le ragioni che rendono essenziale la sua funzione nel diverso processo e rappresenta l’assenza di altro codifensore, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto.

In sintesi, il legittimo impedimento del difensore deve essere dimostrato con prove concrete e non può essere invocato per qualsiasi situazione di difficoltà. Inoltre, l’incolpato ha la possibilità di difendersi da solo se il difensore è impedito.

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