Il contributo soggettivo minimo e il contributo integrativo minimo sono due tipi di contributi dovuti all’ente previdenziale Cassa Forense dagli avvocati iscritti all’Albo. Il contributo soggettivo minimo è un obbligo da parte di tutti gli iscritti alla Cassa, indipendentemente dal volume di affari generato. Per l’anno 2019, tale contributo è stabilito in 2.875,00 euro (Art. 24, comma 1, lett. a, Reg. Previdenza Forense). Questo contributo è ridotto alla metà per i primi sei anni di iscrizione alla Cassa se l’iscrizione avviene prima del compimento del trentacinquesimo anno di età (Art. 24, comma 2, Reg. Previdenza Forense). Il contributo integrativo minimo è dovuto dal settimo anno di iscrizione alla Cassa ed è pari a 710,00 euro per l’anno 2019 (Art. 24, comma 1, lett. b, Reg. Previdenza Forense). Questo contributo non è dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa in costanza di iscrizione all’Albo degli Avvocati (Art. 24, comma 3, Reg. Previdenza Forense). Entrambi i contributi sono soggetti a rivalutazione annuale (Art. 24, comma 5, Reg. Previdenza Forense) e sono esclusi a partire dall’anno solare successivo a quello della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia (Art. 24, comma 4, Reg. Previdenza Forense).