La mancata audizione dell’incolpato da parte del consigliere istruttore prima della citazione a giudizio in un procedimento disciplinare può costituire una violazione del diritto di difesa, qualora l’incolpato abbia formalmente richiesto di essere ascoltato. Il CDF e la giurisprudenza relativa al procedimento disciplinare impongono il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Nel caso in cui l’incolpato abbia chiesto di essere ascoltato e tale richiesta non sia stata soddisfatta senza adeguata motivazione, il vizio potrebbe essere tale da inficiare la regolarità del procedimento disciplinare. L’art. 59, comma 1, lett. d) della L. n. 247/2012 disciplina il procedimento in modo da garantire il diritto di difesa dell’incolpato, prevedendo che questi abbia l’opportunità di presentare le proprie ragioni al consigliere istruttore.

In tali situazioni, l’incolpato potrebbe sollevare un’eccezione durante il procedimento e, in caso di mancato accoglimento, impugnare la decisione negativa del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di fronte al Consiglio Nazionale Forense (CNF). L’eccezione si focalizzerebbe sulla violazione dei diritti di difesa e dell’equità procedurale.

È importante sottolineare che ogni caso può presentare specifiche circostanze di fatto e che la giurisprudenza tende a valutare, in concreto, se la violazione abbia effettivamente pregiudicato i diritti di difesa dell’incolpato o se sia stata sanata nel corso del procedimento.


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