Il conflitto di interessi è una situazione in cui l’avvocato si trova ad avere interessi personali o professionali che possono influenzare la sua capacità di rappresentare in modo imparziale e adeguato il cliente. Secondo l’art. 24 del Codice Deontologico Forense, l’avvocato deve astenersi dal rappresentare un cliente in caso di conflitto di interessi, a meno che il cliente stesso non dia il proprio consenso informato. Inoltre, l’avvocato deve astenersi dal rappresentare un cliente se ciò potrebbe ledere la sua indipendenza professionale o la sua reputazione. Il conflitto di interessi può essere oggettivo o soggettivo, a seconda che si tratti di una situazione oggettiva di incompatibilità o di una situazione soggettiva in cui l’avvocato si trova ad avere interessi personali che possono influenzare la sua capacità di rappresentare il cliente. In ogni caso, l’avvocato ha il dovere di astenersi dal rappresentare il cliente in caso di conflitto di interessi.
E il conflitto di interessi tra difesa di una società e difesa del legale rappresentante della stessa società?
Il conflitto di interessi tra la difesa di una società e la difesa del legale rappresentante della stessa società può sorgere quando gli interessi della società e quelli del legale rappresentante non coincidono. In tal caso, l’avvocato deve astenersi dal rappresentare entrambi i soggetti, a meno che non vi sia il consenso informato di entrambi. Secondo l’art. 24 del Codice Deontologico Forense, l’avvocato deve astenersi dal rappresentare un cliente in caso di conflitto di interessi, a meno che il cliente stesso non dia il proprio consenso informato. Inoltre, l’avvocato deve astenersi dal rappresentare un cliente se ciò potrebbe ledere la sua indipendenza professionale o la sua reputazione. Pertanto, se gli interessi della società e quelli del legale rappresentante sono in conflitto, l’avvocato deve scegliere di rappresentare solo uno dei due soggetti o rinunciare a entrambi, a seconda delle circostanze del caso.