Il contributo integrativo è un contributo obbligatorio a carico degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati, previsto dall’articolo 12 della Legge n. 576/1980. Tale contributo è finalizzato a garantire la copertura delle prestazioni sanitarie e assistenziali a favore degli iscritti e dei loro familiari.

Il contributo integrativo è calcolato in base alle percentuali del reddito professionale netto prodotto nell’anno, come risultante dalla dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEF e dalle successive definizioni. In particolare, il contributo è pari al 4% del reddito sino a 40 milioni di lire e al 2% del reddito eccedente tale importo. È comunque dovuto un contributo minimo di 600.000 lire.

L’obbligo del contributo integrativo è escluso dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione.

Il contributo integrativo è deducibile ai fini dell’IRPEF.

La fonte normativa di riferimento è l’articolo 12 della Legge n. 576/1980.


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