Il contributo soggettivo è un contributo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati, previsto dall’articolo 10 della Legge n. 576/1980. Tale contributo è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all’albo degli avvocati o degli procuratori o all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Il contributo soggettivo è calcolato in base alle percentuali del reddito professionale netto prodotto nell’anno, come risultante dalla dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEF e dalle successive definizioni. In particolare, il contributo è pari al 10% del reddito sino a 40 milioni di lire e al 3% del reddito eccedente tale importo. È comunque dovuto un contributo minimo di 600.000 lire.
L’obbligo del contributo minimo è escluso dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo è dovuto in misura pari al 3% del reddito dell’anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.
Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell’IRPEF.
La fonte normativa di riferimento è l’articolo 10 della Legge n. 576/1980.