Il “presofferto” è il periodo di sospensione cautelare dall’esercizio della professione che un avvocato ha già scontato in attesa del giudizio disciplinare. Tale periodo deve essere successivamente detratto dalla durata della sanzione disciplinare definitivamente irrogata per lo stesso fatto, qualora questa consista a sua volta in una sospensione. La normativa di riferimento è l’articolo 62, comma 8, della Legge n. 247/2012, che stabilisce: “La durata della sospensione cautelare è computata nella sanzione disciplinare irrogata per il medesimo fatto”. Inoltre, l’articolo 35, comma 6, del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare prevede che “Il periodo di sospensione cautelare è computato nella sanzione disciplinare irrogata per il medesimo fatto”. Pertanto, se un avvocato è stato sospeso cautelarmente per un certo periodo e successivamente viene condannato a una sospensione disciplinare per gli stessi fatti, il periodo di sospensione cautelare già scontato (il presofferto) verrà sottratto dalla durata della sanzione disciplinare definitiva.