Il “presofferto” è il periodo di sospensione dall’esercizio della professione già scontato dall’incolpato in sede cautelare, e che deve poi essere computato, dal COA di competenza, nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare irrogata per il medesimo fatto ex art. 62, co. 8, L. n. 247/2012 e art. 35, co. 6, Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare (cfr., da ultimo, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 9 maggio 2023). Quindi, se un incolpato venga condannato ad una sanzione disciplinare della sospensione di 1 anno dopo aver già scontato 3 mesi di sospensione cautelare per gli stessi fatti, gli residua un periodo di sospensione di (1 anno – 3 mesi =) 9 mesi.
La sospensione cautelare (che non ha natura di sanzione disciplinare) può avere una durata massima di un anno (art. 60 L. n. 247/2012), mentre la sospensione disciplinare può avere una durata compresa tra 2 mesi e 5 anni (art. 52 L. n. 247/2012 e art. 22 cdf).