Sì. In linea di principio, il mancato riscontro alle richieste di un collega, se ingiustificato e soprattutto se reiterato, integra illecito disciplinare perché contrario ai doveri di correttezza e colleganza dell’avvocato.
Riferimenti normativi
- Art. 19 CDF (probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza).
- Art. 42 CDF (rapporti con i colleghi).
- Quando il collega è domiciliatario, la giurisprudenza richiama anche l’art. 43 CDF (rapporti con il domiciliatario).
Giurisprudenza CNF
- CNF, sentenza 28 ottobre 2024, n. 393: illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, senza giustificato motivo, ometta di riscontrare le lettere del collega; richiamato l’art. 19 CDF.
- CNF, sentenza 12 luglio 2016, n. 193: violazione degli artt. 19 e 43 CDF per l’omesso riscontro alle ripetute richieste del collega domiciliatario e per il comportamento dilatorio che impedisce la soddisfazione delle sue spettanze.
- In senso conforme: CNF, 10 maggio 2016, n. 140; CNF, 13 settembre 2022, n. 129.
Quando può non integrare illecito
- Se sussiste un giustificato motivo (es. impedimenti oggettivi, tutela del segreto/riservatezza su istruzioni del cliente, manifesta irrilevanza o carattere pretestuoso della richiesta). Anche in questi casi è buona prassi inviare un riscontro motivato.
Buone prassi
- Rispondere in un termine ragionevole, anche solo per confermare ricezione e tempi.
- Se si nega quanto richiesto, motivare sinteticamente e in modo cortese.
- Con il domiciliatario, curare in particolare i flussi informativi e le spettanze.
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.