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Sì. In linea di principio, il mancato riscontro alle richieste di un collega, se ingiustificato e soprattutto se reiterato, integra illecito disciplinare perché contrario ai doveri di correttezza e colleganza dell’avvocato.

Riferimenti normativi

  • Art. 19 CDF (probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza).
  • Art. 42 CDF (rapporti con i colleghi).
  • Quando il collega è domiciliatario, la giurisprudenza richiama anche l’art. 43 CDF (rapporti con il domiciliatario).

Giurisprudenza CNF

  • CNF, sentenza 28 ottobre 2024, n. 393: illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, senza giustificato motivo, ometta di riscontrare le lettere del collega; richiamato l’art. 19 CDF.
  • CNF, sentenza 12 luglio 2016, n. 193: violazione degli artt. 19 e 43 CDF per l’omesso riscontro alle ripetute richieste del collega domiciliatario e per il comportamento dilatorio che impedisce la soddisfazione delle sue spettanze.
  • In senso conforme: CNF, 10 maggio 2016, n. 140; CNF, 13 settembre 2022, n. 129.

Quando può non integrare illecito

  • Se sussiste un giustificato motivo (es. impedimenti oggettivi, tutela del segreto/riservatezza su istruzioni del cliente, manifesta irrilevanza o carattere pretestuoso della richiesta). Anche in questi casi è buona prassi inviare un riscontro motivato.

Buone prassi

  • Rispondere in un termine ragionevole, anche solo per confermare ricezione e tempi.
  • Se si nega quanto richiesto, motivare sinteticamente e in modo cortese.
  • Con il domiciliatario, curare in particolare i flussi informativi e le spettanze.

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.