Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare decorre dal fatto che ha dato origine alla violazione del codice deontologico forense. Ai sensi dell’articolo 56, comma 1, della legge n. 247/2012, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare è di sei anni dal fatto. Tuttavia, il termine di prescrizione può essere interrotto dalla comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito, dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.