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La sanzione di sospensione irrogata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) diventa esecutiva solo al momento della definitività della decisione, ossia quando non viene proposta impugnazione al Consiglio Nazionale Forense (CNF) entro i termini di legge, che sono di trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa all’incolpato (art. 62, co. 2, L. 247/2012). Questo significa che la sanzione non è immediatamente esecutiva al momento della sua irrogazione e diventa tale solo quando non vi è un ricorso pendente o non più proponibile al CNF.

L’esecuzione della sanzione, che consiste nell’impedire temporaneamente all’avvocato di esercitare la professione, spetta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di appartenenza, una volta che la decisione sia divenuta definitiva. Questo aspetto è disciplinato anche dall’art. 33, co. 5, del Regolamento del CNF n. 2/2014.