Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) ha una composizione variabile in base al numero di iscritti all’ordine. Secondo l’art. 28 della Legge n. 247/2012, il consiglio è composto da:
a) cinque membri, qualora l’ordine conti fino a cento iscritti; b) sette membri, qualora l’ordine conti fino a duecento iscritti; c) nove membri, qualora l’ordine conti fino a cinquecento iscritti; d) undici membri, qualora l’ordine conti fino a mille iscritti; e) quindici membri, qualora l’ordine conti fino a duemila iscritti; f) ventuno membri, qualora l’ordine conti fino a cinquemila iscritti; g) venticinque membri, qualora l’ordine conti oltre cinquemila iscritti.
Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del consiglio neoeletto (art. 28, commi 1 e 7, L. 247/2012).