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Sì, in via generale: da ogni atto interruttivo decorre un nuovo termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell’art. 56, comma 3, L. 247/2012. (professionegiustizia.it)

Attenzione però a un punto ormai chiarito dal CNF:

Limite massimo: anche con più interruzioni, la prescrizione non può essere prolungata oltre un quarto del termine originario (massimo complessivo 7 anni e 6 mesi; il tempo delle eventuali sospensioni non si computa). Conferme di legittimità: Cass., SS.UU., 2 dicembre 2024, nn. 30781-30782; 20 dicembre 2024, n. 33554. (professionegiustizia.it)

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it