Sì, in via generale: da ogni atto interruttivo decorre un nuovo termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell’art. 56, comma 3, L. 247/2012. (professionegiustizia.it)
Attenzione però a un punto ormai chiarito dal CNF:
- se il primo atto interruttivo interviene entro un anno dal dies a quo, esso non può abbreviare l’originario termine sessennale: in tale ipotesi la prescrizione resta quella di 6 anni calcolata dal fatto, senza ridursi a 5 dalla data dell’interruzione. CNF n. 370/2024 e CNF n. 464/2024 (adesiva), in dissenso da CNF n. 271/2022 (avallata in sede di gravame da Cass. n. 22463/2023). (codicedeontologico-cnf.it)
Limite massimo: anche con più interruzioni, la prescrizione non può essere prolungata oltre un quarto del termine originario (massimo complessivo 7 anni e 6 mesi; il tempo delle eventuali sospensioni non si computa). Conferme di legittimità: Cass., SS.UU., 2 dicembre 2024, nn. 30781-30782; 20 dicembre 2024, n. 33554. (professionegiustizia.it)
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it