No, un avvocato non può chiedere un compenso a un cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L’art. 85 del DPR n. 115/2002 stabilisce chiaramente che l’avvocato che presta il patrocinio a spese dello Stato non può richiedere alcun compenso al cliente, poiché il compenso dell’avvocato è già stabilito dalla legge e viene corrisposto direttamente dall’Erario.
La richiesta di compensi da parte dell’avvocato al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato costituisce un illecito disciplinare. Questo comportamento è sanzionabile anche se l’avvocato non fosse a conoscenza dell’ammissione al beneficio o della sua successiva revoca. In tal caso, l’avvocato potrebbe essere sanzionato con la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno, come previsto dall’art. 56, comma 1, lett. f) del Codice Deontologico Forense.
Un esempio di giurisprudenza che conferma questo principio è la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 157 del 17 luglio 2021, che ha ribadito l’illiceità della richiesta di compensi al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Riferimenti:
- Art. 85 del DPR n. 115/2002
- Art. 56, comma 1, lett. f) del Codice Deontologico Forense
- Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 17 luglio 2021