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Sì: esistono decisioni (CNF e Cassazione) e alcuni appigli difensivi pratici per capi come il tuo, fondati su artt. 9, 18 co. 1 e 57 co. 1 CDF.

Quadro normativo essenziale

  • Art. 57 CDF: vieta all’avvocato, nei rapporti con gli organi di informazione, di fornire notizie coperte dal segreto d’indagine; prevede la sospensione da 2 a 6 mesi; impone anche l’anonimato dei minori. Fonte ufficiale CNF. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Art. 18 co. 1 CDF (formulazione antecedente al 2014 e oggi “assorbita” nella ratio dell’art. 57): consente di fornire notizie alla stampa solo con il consenso dell’assistito, nell’esclusivo interesse di quest’ultimo e purché non coperte da segreto d’indagine. Fonte ufficiale CNF. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Art. 9 CDF: doveri generali di probità, dignità, decoro e indipendenza (clausola generale spesso richiamata cumulativamente). Fonte ufficiale CNF. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Cornice penale-processuale del “segreto”: art. 329 c.p.p. (obbligo del segreto sugli atti d’indagine, con possibilità di autorizzazione alla pubblicazione solo con decreto del PM) e art. 114 c.p.p. (divieto di pubblicazione di atti coperti da segreto e, in varie fasi, anche di atti non più segreti). Utile per delimitare che cosa fosse realmente “coperto” al momento dell’intervista. (brocardi.it)
  • Legge professionale, art. 6 L. 247/2012: ribadisce il dovere di segreto e massimo riserbo verso terzi. (brocardi.it)

Giurisprudenza utile (selezione)

  • È illecito divulgare alla stampa contenuti attinenti all’attività professionale e sollecitare articoli/interviste, spendendo il nome dei clienti: CNF, 6 dicembre 2006, n. 139 (rigetto). (codicedeontologico-cnf.it)
  • Divieto di pubblicare atti di un processo in corso; irrilevante che gli atti fossero già apparsi sulla stampa; richiamo anche all’art. 114 c.p.p.: CNF, 13 marzo 2013, n. 34 (censura). (codicedeontologico-cnf.it)
  • Rapporti con la stampa e tutela della riservatezza del mandato, con particolare attenzione alla presenza di minori: CNF, 30 settembre 2011, n. 150 (rigetto). (codicedeontologico-cnf.it)
  • Rilevanza dell’elemento soggettivo quando l’intervista non persegua finalità pubblicitarie (utile a escludere l’intento autopromozionale): CNF, 22 settembre 2012, n. 121; 28 dicembre 2012, n. 204. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Partecipazione a trasmissioni con affermazioni in contrasto con i doveri di misura e rispetto: sospensione 2 mesi (rileva per dosimetria e cornice dell’art. 57): CNF, 30 settembre 2022, n. 156. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Principio generale: il dovere di difesa non giustifica illeciti deontologici; conferma Cass. SS.UU. 30 marzo 2018, n. 8038 su decisione CNF 28 settembre 2016, n. 291. Utile per calibrare una linea difensiva basata sulle “esigenze di difesa”. (codicedeontologico-cnf.it)

Piste difensive pratiche (da calibrare sui fatti e sui verbali/stampa) 1) Verificare lo “status” di segreto al momento delle dichiarazioni

  • Prova che le notizie non fossero coperte da segreto: atto non segretato, chiusura indagini già intervenuta, o decreto ex art. 329 co. 2 c.p.p. del PM che autorizzava la pubblicazione; eventuali comunicati ufficiali della Procura con medesimi contenuti. Se le notizie non erano “coperte”, cade il fulcro dell’art. 57 co. 1. (brocardi.it)

2) Dimostrare consenso informato e interesse esclusivo dell’assistito

  • Documentare consenso scritto del cliente alle interlocuzioni con la stampa e la strategia comunicativa predisposta nell’esclusivo interesse difensivo, in linea con l’art. 18 co. 1 (vecchia disciplina) e con il chapeau dell’art. 57 (“fatte salve le esigenze di difesa”), evidenziando necessità, pertinenza e proporzionalità delle informazioni fornite. (codicedeontologico-cnf.it)

3) Necessità e proporzionalità rispetto alle “esigenze di difesa”

  • Se la comunicazione mirava a neutralizzare un pregiudizio mediatico concreto e attuale (p.e. notizie già ufficializzate dalla Procura, narrazioni distorte lesive della presunzione d’innocenza), argomentare che l’intervento fosse mirato e il meno invasivo possibile, senza dettagli istruttori. Tenere presente, però, il limite segnato da SS.UU. 8038/2018: la difesa non legittima condotte altrimenti vietate. (codicedeontologico-cnf.it)

4) Assenza di finalità autopromozionali

  • Valorizzare che non vi fosse intento di pubblicità personale né “enfasi” sulle proprie capacità: utile la linea CNF 2012 n. 121 e n. 204 sul rilievo dell’elemento soggettivo nelle interviste. (codicedeontologico-cnf.it)

5) Delimitare la fonte delle notizie

  • Se le circostanze provenivano da un comunicato del magistrato inquirente o da un referto del medico legale già divulgato in via ufficiale, evidenziare che non si trattava di contenuti coperti dal segreto di indagine; se, invece, si trattava di informazioni confidenziali “extra atti” ricevute dal PM o dal CT, sottolineare l’assenza di un vincolo espresso di segretazione e l’oggettiva non riconducibilità a “atti d’indagine” ex art. 329 c.p.p. (tema delicato da maneggiare con cautela). (brocardi.it)

6) Tutela dei minori e cautele

  • Provare di aver assicurato anonimato e ogni cautela (art. 57 co. 2), nonché di non aver “speso il nome” del cliente/assistito. (codicedeontologico-cnf.it)

7) Dosimetria e concorso di norme

  • Se restasse un profilo di responsabilità, chiedere il minimo edittale sulla base di: condotta non abituale, assenza di dolo di autopromozione, limitata diffusione, ravvedimento, collaborazione. Ricordare che, nei procedimenti disciplinari, si valuta il comportamento complessivo e si applica un’unica sanzione nel medesimo procedimento (utile a evitare duplicazioni sanzionatorie su 9/18/57 per i medesimi fatti). (codicedeontologico-cnf.it)

Avvertenze su linee difensive meno efficaci

  • “Lo avevano già pubblicato i giornali”: il CNF ha ritenuto irrilevante per escludere l’illecito deontologico la precedente divulgazione mediatica degli atti/processo in corso (CNF 13.3.2013, n. 34). (codicedeontologico-cnf.it)
  • “Agivo per difendere il cliente”: la giurisprudenza ammette la difesa solo entro i limiti dei divieti deontologici (Cass. SS.UU. 8038/2018; CNF 2016, n. 291). (codicedeontologico-cnf.it)

Check-list operativa per la memoria difensiva

  • Acquisire e trascrivere integralmente le interviste; confrontarle con atti e comunicati ufficiali della Procura/ASL/medico legale per mappare ciò che era già lecitamente conoscibile. (brocardi.it)
  • Produrre il consenso scritto del cliente e spiegare la strategia comunicativa ex art. 18 co. 1, evidenziando l’interesse esclusivo del cliente e l’assenza di finalità promozionali. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Dimostrare le cautele adottate (anonimato minori, nessuna “spesa” del nome del cliente, niente conferenze stampa convocate dall’avvocato). (codicedeontologico-cnf.it)
  • Valutare preliminarmente eventuale eccezione processuale solo se l’incolpazione è effettivamente aspecifica: la giurisprudenza CNF è severa, ma la nullità per difetto di specificità sussiste se vi è “assoluta incertezza” sui fatti contestati (es. CNF 17.7.2013, n. 105; 31.12.2021, n. 268; 9.2.2023, n. 8; 13.5.2024, n. 196). (codicedeontologico-cnf.it)

Se vuoi, posso aiutarti a:

  • rivedere il capo di incolpazione per valutare eventuali eccezioni preliminari;
  • costruire la “mappa” delle informazioni effettivamente segrete alla data dell’intervista;
  • redigere una bozza di memoria difensiva calibrata sul tuo caso.

Nota: le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.