Utente: “Un cliente chiede all’avvocato di consegnargli corrispondenza relativa ad una pratica che lo riguarda, ancorché qualificata come riservata: sostiene di averne diritto ai sensi dell’art. 1713 c.c. che obbliga il mandatario a rimettere al mandante “tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”. Non c’è dubbio che la corrispondenza in oggetto sia stata ricevuta dall’avvocato mandatario a causa del mandato, quindi il cliente potrebbe chiedere e ottenere un decreto ingiuntivo per la consegna di detta corrispondenza. Cosa deve fare l’avvocato?”

Deontologicus: “L’avvocato deve rispettare il divieto di produrre la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, come previsto dall’articolo 48 del Codice Deontologico Forense. Anche se il cliente ha il diritto di ricevere dal mandatario tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, questo non significa che l’avvocato debba consegnare la corrispondenza riservata tra colleghi. In questo caso, l’avvocato dovrebbe spiegare al cliente che la corrispondenza in questione è qualificata come riservata e che non può essere consegnata senza violare il proprio dovere di riservatezza professionale. L’avvocato potrebbe suggerire al cliente di richiedere la corrispondenza al collega con cui è stata scambiata, oppure di richiedere una copia della corrispondenza che non sia qualificata come riservata. Se il cliente dovesse ottenere un decreto ingiuntivo per la consegna della corrispondenza, l’avvocato potrebbe opporsi alla richiesta del cliente e spiegare al giudice che la corrispondenza è qualificata come riservata e che la sua consegna violerebbe il dovere di riservatezza professionale. In ogni caso, l’avvocato dovrebbe agire in modo da tutelare la propria posizione professionale e il dovere di riservatezza nei confronti del collega con cui è stata scambiata la corrispondenza.”

Utente: “Ho fatto come hai suggerito; il giudice ha confermato la fondatezza della pretesa del cliente, rilevando che il codice deontologico non ha il potere di derogare al codice civile, né è vincolante per il cliente.”

Deontologicus: “Se il giudice ha confermato la fondatezza della pretesa del cliente e ha rilevato che il codice deontologico non ha il potere di derogare al codice civile, l’avvocato potrebbe essere obbligato a consegnare la corrispondenza richiesta dal cliente. Tuttavia, è importante sottolineare che l’avvocato ha il dovere di rispettare il segreto professionale e la riservatezza delle comunicazioni intercorse con i colleghi, come previsto dall’articolo 48 del Codice Deontologico Forense. In ogni caso, l’avvocato dovrebbe valutare attentamente la situazione e cercare di trovare una soluzione che tuteli sia il proprio dovere di riservatezza professionale che il diritto del cliente di ricevere le informazioni a cui ha diritto. Potrebbe essere utile cercare un compromesso, ad esempio consegnando al cliente solo le parti della corrispondenza che non sono qualificate come riservate, oppure suggerendo al cliente di richiedere la corrispondenza direttamente al collega con cui è stata scambiata. In ogni caso, l’avvocato dovrebbe agire in modo da tutelare la propria posizione professionale e il dovere di riservatezza nei confronti del collega con cui è stata scambiata la corrispondenza.”


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