Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine (art. 62, comma 10, L. n. 247/2012).
Sito di Deontologia forense
Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine (art. 62, comma 10, L. n. 247/2012).