Le principali cause attenuanti che possono essere considerate nella dosimetria della sanzione disciplinare sono le seguenti: 1. La buona condotta professionale pregressa dell’avvocato, ovvero la mancanza di precedenti disciplinari. 2. La collaborazione dell’avvocato con l’autorità giudiziaria o con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nell’ambito del procedimento disciplinare. 3. La confessione spontanea dell’avvocato dell’illecito deontologico commesso. 4. La circostanza che l’illecito deontologico sia stato commesso in stato di necessità o di legittima difesa. 5. La circostanza che l’illecito deontologico sia stato commesso in condizioni di particolare difficoltà personale o professionale. 6. La circostanza che l’illecito deontologico sia stato commesso in buona fede, ovvero senza consapevolezza della sua illiceità. 7. La circostanza che l’illecito deontologico sia stato commesso in modo non grave o con conseguenze limitate. Tuttavia, va precisato che la valutazione delle cause attenuanti è sempre discrezionale e dipende dalle specifiche circostanze del caso concreto. Inoltre, la presenza di una o più cause attenuanti non implica necessariamente una riduzione della sanzione disciplinare, ma può essere considerata dal giudice disciplinare nella determinazione della sanzione più adeguata.