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In breve: no, l’esponente non ha un “diritto al riesame” dell’archiviazione. Può solo sollecitare il CDD, ma spetta al CDD valutare discrezionalmente se riaprire l’istruttoria, di regola solo in presenza di nuovi elementi di fatto o di prova. L’esponente, non essendo parte del procedimento, non può impugnare l’archiviazione né pretendere un nuovo esame degli stessi fatti.

Riferimenti

  • L’esponente non è parte del procedimento: non ha diritti partecipativi né di audizione o impugnazione; può essere sentito solo come persona informata/teste se il CDD lo ritiene utile. CNF, sent. n. 102 del 25 giugno 2022 (massima).
  • Comunicazione all’esponente della sola archiviazione: l’obbligo informativo non attribuisce poteri di opposizione o di riesame. Art. 58, comma 4, L. 247/2012; art. 14, comma 2, Reg. CNF n. 2/2014.
  • Utilizzabilità degli esposti: le dichiarazioni dell’esponente valgono come notizia; diventano prova solo se l’esponente è citato come teste. Art. 59, comma 1, lett. g), L. 247/2012; CNF, sent. n. 213/2022 (massima).

In pratica

  • Se l’esponente dispone di fatti o documenti nuovi, può inoltrare un nuovo esposto; il CDD valuterà se aprire (o riaprire) il procedimento.
  • In assenza di elementi nuovi, la richiesta di “nuovo esame” sul medesimo fatto può essere legittimamente disattesa

la richiesta di riesame dell’esponente viene da costui inviata anche al COA, che trasmette una nuova segnalzione al CDD e presso cui viene iscritto a regsitro riservato un nuovo procedimento. In questo caso la segnalzione sarà da archiviare o da dichiarare inammissibile?

Breve risposta: archiviare, non dichiarare “inammissibile”.

Perché

  • L’esposto (anche se è solo una “richiesta di riesame” dell’esponente) è una notitia criminis: il COA deve trasmetterlo al CDD, senza filtrarlo, e il CDD deve comunque valutarlo. L’ordinamento disciplinare non prevede una categoria di “inammissibilità” degli esposti; la definizione corretta, quando si tratti degli stessi fatti già archiviati e manchino elementi nuovi, è l’archiviazione allo stato degli atti. Resta ferma la possibilità per il CDD di riaprire se emergono novità. Riferimenti: art. 50, comma 4, L. 247/2012; Reg. CNF n. 2/2014; CNF, pareri n. 72/2016 e n. 37/2019; Cass., SS.UU., n. 16993/2017.
  • L’archiviazione disciplinare non ha natura decisoria in senso forte e non fa giudicato: può essere reiterata per i medesimi fatti se non ci sono elementi ulteriori, oppure può essere superata se sopravvengono elementi nuovi o anche a seguito di rivalutazione, ma la scelta compete solo al CDD. Riferimenti: CNF, 30 maggio 2014, n. 71; CNF, 18 giugno 2010, n. 43.
  • L’esponente non è parte del procedimento e non ha un diritto al “riesame”: può sollecitare, ma la decisione di riaprire o archiviare è rimessa alla discrezionalità del CDD; la comunicazione all’esponente è dovuta solo in caso di archiviazione. Riferimenti: art. 58, comma 4, L. 247/2012; art. 14, comma 2, Reg. CNF n. 2/2014; CNF, sent. n. 102/2022 (massima).

Operativamente

  • Il COA fa bene a protocollare e trasmettere al CDD.
  • Il CDD può definire in via preliminare con archiviazione “per identità dei fatti già scrutinati e assenza di elementi nuovi”, senza passaggi istruttori ulteriori, ferma la sua piena discrezionalità. Si veda, per il potere di definizione in limine/gestione preliminare, CNF, sent. n. 209/2021.
  • Va inviata la comunicazione di archiviazione anche all’esponente. Riferimenti: art. 58, comma 4, L. 247/2012; art. 14, comma 2, Reg. 2/2014.

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it