No, il ricorso straordinario per cassazione non è ammissibile contro il provvedimento reso dal Consiglio Nazionale Forense in sede di gravame sull’istanza di ricusazione di un membro del Consiglio distrettuale di disciplina. La Corte di Cassazione, Sez. U, con la sentenza n. 36671/2022, ha affermato che l’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione perché, pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività e non preclude il riesame della questione nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) giudice sospetto, in quanto l’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell’attività svolta dal giudice stesso e, quindi, di gravame della sentenza da lui emessa. Inoltre, la Corte ha precisato che l’impugnazione dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione può essere proposta dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, ma non con ricorso straordinario per cassazione.


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