La questione dell’incompatibilità tra l’attività di avvocato e quella di coach non è stata espressamente disciplinata dalla legge n. 247/2012 e dal Codice Deontologico Forense. Tuttavia, il Consiglio Nazionale Forense ha espresso il proprio parere in merito, affermando che l’attività di coach non è incompatibile con quella di avvocato, a condizione che non vi sia conflitto di interessi tra le due attività e che l’avvocato non utilizzi la propria posizione per acquisire clientela per l’attività di coach. Inoltre, l’avvocato deve evitare di svolgere l’attività di coach in modo continuativo e professionale, in quanto ciò potrebbe configurare una causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 18 della legge n. 247/2012. Pertanto, in linea di principio, è possibile svolgere contemporaneamente l’attività di avvocato e quella di coach, ma è necessario prestare attenzione alle condizioni sopra indicate. Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 13 febbraio 2019, n. 20.

Specifica conflitto di interessi tra le due attività.

Un conflitto di interessi potrebbe sorgere se l’avvocato, in qualità di coach, dovesse fornire consulenza o assistenza a un cliente che si trova in una posizione contrapposta a quella di un cliente assistito in qualità di avvocato. Ad esempio, se l’avvocato svolge l’attività di coach per un’azienda e, contemporaneamente, assiste un dipendente di quella stessa azienda in una controversia legale, potrebbe sorgere un conflitto di interessi. Inoltre, l’avvocato non dovrebbe utilizzare la propria posizione di avvocato per acquisire clientela per l’attività di coach, poiché ciò potrebbe configurare un conflitto di interessi tra le due attività. In generale, l’avvocato deve evitare di svolgere l’attività di coach in modo continuativo e professionale, in quanto ciò potrebbe configurare una causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 18 della legge n. 247/2012.

Specifica cosa si intende per svolgere l’attività di coach in modo continuativo e professionale.

L’attività di coach svolta in modo continuativo e professionale si configura quando l’avvocato si dedica in modo costante e sistematico all’attività di coaching, con l’obiettivo di trarne un profitto economico. In altre parole, l’avvocato che svolge l’attività di coach in modo continuativo e professionale si comporta come un vero e proprio professionista del coaching, con una clientela stabile e una struttura organizzativa dedicata all’attività di coaching. In questo caso, l’avvocato potrebbe incorrere in una causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 18 della legge n. 247/2012, che prevede che l’avvocato non possa svolgere attività diverse da quella forense in modo continuativo e professionale. Tuttavia, come ho già detto in precedenza, il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che l’attività di coach non è incompatibile con quella di avvocato, a condizione che non vi sia conflitto di interessi tra le due attività e che l’avvocato non utilizzi la propria posizione per acquisire clientela per l’attività di coach.

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