No, non è consentita nel giudizio in cui sia stato eccepito l’inadempimento alla transazione stipulata, la produzione della corrispondenza preparatoria intercorsa tra i legali che sia ritenuta necessaria per la migliore delimitazione dell’oggetto della transazione. L’art. 48 del Codice deontologico forense prevede che la corrispondenza intervenuta successivamente alla stipula dell’accordo transattivo, di cui la corrispondenza medesima costituisca attuazione, è producibile in giudizio, con esclusione della corrispondenza preparatoria. Pertanto, la corrispondenza preparatoria non può essere prodotta in giudizio, anche se ritenuta necessaria per la migliore delimitazione dell’oggetto della transazione. In questi termini, Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 22 maggio 2013, n. 69.