La questione della legittimità costituzionale del divieto di cancellazione dall’albo dell’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale e dottrinale.
L’articolo 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, prevede che l’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare non possa essere cancellato dall’albo fino alla conclusione del procedimento stesso. Questo divieto è stato contestato in quanto potrebbe violare diversi articoli della Costituzione, tra cui gli articoli 2, 3, 4, 35, 38 e 41.
Giurisprudenza e Pareri
- Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 19197 del 12 luglio 2024:
- La Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 57 della legge n. 247/2012, nella parte in cui non prevede deroghe al divieto di cancellazione dall’albo durante il procedimento disciplinare. La questione è stata rimessa alla Corte Costituzionale per valutare la compatibilità della norma con gli articoli 2, 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.
- Consiglio Nazionale Forense (CNF), sentenza n. 23 del 7 marzo 2023:
- Il CNF ha stabilito che il diritto alla pensione di anzianità, che per gli avvocati è subordinato alla cancellazione dall’albo professionale, prevale sul divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare. Questo principio è stato affermato in virtù della copertura costituzionale del diritto alla previdenza sancito dall’art. 38 della Costituzione.
- Consiglio Nazionale Forense (CNF), parere del 16 gennaio 2019, n. 10:
- In linea con la sentenza del 2023, il CNF ha ribadito che il diritto alla pensione di anzianità prevale sul divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare.
Considerazioni
La giurisprudenza del CNF ha riconosciuto che il diritto alla previdenza, sancito dall’art. 38 della Costituzione, può prevalere sul divieto di cancellazione dall’albo, soprattutto quando l’avvocato richiede la cancellazione per accedere alla pensione di anzianità. Tuttavia, la questione è ancora aperta e la Corte Costituzionale potrebbe fornire ulteriori chiarimenti in merito.
In conclusione, mentre esistono pronunce che riconoscono la prevalenza del diritto alla previdenza sul divieto di cancellazione, la questione della legittimità costituzionale dell’articolo 57 della legge n. 247/2012 è ancora in fase di valutazione da parte della Corte Costituzionale.