La questione della legittimità costituzionale dell’art. 81 comma 2 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, che prevede l’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, è stata esaminata dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza del 22 novembre 2018, n. 158. Il CNF ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 81 comma 2 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in quanto tale requisito non viola gli artt. 1, 3, 24, 27, 35, 111 della Costituzione. In particolare, il CNF ha sottolineato che il requisito dell’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei cinque anni precedenti la domanda per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è finalizzato a garantire la qualità del servizio offerto e la tutela degli interessi dei cittadini che usufruiscono del patrocinio a spese dello Stato. Pertanto, il requisito dell’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco del “gratuito patrocinio” è costituzionalmente legittimo e non viola i principi fondamentali della Costituzione italiana.