No: inviare una PEC a un collega, di per sé, non integra illecito deontologico. È una forma di comunicazione legale ed equiparata, nei casi previsti, alla notificazione per mezzo posta; nelle procedure disciplinari le notifiche via PEC sono pienamente valide e si perfezionano con la ricevuta di avvenuta consegna (RAC). Resta fermo l’obbligo di lealtà e correttezza nei rapporti tra colleghi. (docs.italia.it)
Attenzione però a queste regole:
- Contenuto e toni: niente espressioni sconvenienti o offensive nei confronti del collega; la violazione è sanzionabile (art. 52 CDF). (mondodiritto.it)
- Controparte assistita: non scrivere direttamente alla parte che sai assistita da un collega, salvo i casi tipici (messa in mora, evitare decadenze/prescrizioni, richiesta di specifici comportamenti) e sempre inviando copia al collega (art. 41 CDF; giurisprudenza CNF). (mondodiritto.it)
- Riservatezza della corrispondenza tra avvocati: non produrre in giudizio PEC o lettere “riservate” o contenenti proposte transattive, salvo eccezioni di legge (art. 48 CDF; CNF n. 19/2015). (codicedeontologico-cnf.it)
- Il dovere di colleganza non impone di informare sempre il collega delle iniziative difensive; cede davanti al dovere di difesa (art. 46 CDF; CNF n. 181/2022). (mondodiritto.it)
Base normativa tecnica sulla PEC: Codice dell’Amministrazione Digitale, art. 48 (equivalenza alla notifica postale nei casi consentiti). (docs.italia.it)
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: codicedeontologico-cnf.it. Se vuoi, posso verificare un caso concreto o aiutarti a formulare il testo della PEC.