Valuta questo contenuto

Risposta breve
No. Dopo la comunicazione del capo d’incolpazione, se l’incolpato chiede di essere sentito, il Consigliere istruttore deve convocarlo. Il mancato accoglimento (specie se immotivato) integra violazione del diritto di difesa e comporta, di regola, la nullità della decisione disciplinare adottata in seguito.

Ragioni e riferimenti

  • Quadro normativo:
    • L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 58 (attribuzioni del Consigliere istruttore) e art. 59, comma 1, lett. d) (garanzie difensive nel procedimento).
    • Regolamento CNF n. 2/2014, art. 17, comma 2 (diritto dell’incolpato di chiedere di comparire avanti al Consigliere istruttore) e art. 22 (citazione a giudizio); principi generali di contraddittorio e difesa ex art. 24 Cost.
  • Giurisprudenza CNF:
    • CNF, sent. n. 343/2024: una volta approvato e comunicato il capo d’incolpazione, la convocazione dell’incolpato che l’abbia chiesta è obbligatoria; la sua omissione determina la nullità per violazione del diritto di difesa.
    • CNF, sent. n. 216/2024: nessuna sanzione può essere inflitta senza garantire citazione/contraddittorio; il diritto di essere sentito tutela la difesa dell’incolpato.
    • CNF, sent. n. 128/2020: la mancata audizione nella fase “pre–capo d’incolpazione” non determina nullità; diversa è la fase successiva, in cui la richiesta di audizione impone la convocazione.
    • CNF, sent. n. 192/2019: l’audizione nella fase di indagini preliminari è solo eventuale; il vulnus sorge dopo l’instaurazione formale del procedimento se l’audizione richiesta non viene disposta.
    • Corollario organizzativo: l’audizione eventualmente svolta dal Consigliere istruttore non richiede la presenza del segretario, non essendo prevista dalla L. 247/2012 né dal Reg. CNF n. 2/2014 (CNF, sent. n. 30/2025).

Conseguenze pratiche della mancata audizione (dopo la comunicazione del capo e a fronte di richiesta)

  • Nullità della decisione disciplinare per violazione del diritto di difesa/contraddittorio.
  • Eccepibile davanti al CDD; in caso di rigetto, impugnabile al CNF deducendo il vizio procedurale e la lesione dell’art. 24 Cost., dell’art. 59, co. 1, lett. d), L. 247/2012 e dell’art. 17, co. 2, Reg. CNF n. 2/2014.
  • In caso di annullamento, rinnovazione della fase istruttoria avanti al Consigliere istruttore con convocazione dell’incolpato.

Nota
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it. Se vuoi, posso indicarti i passaggi testuali utili da richiamare nell’eccezione o nel ricorso.