Sì, nel procedimento disciplinare forense davanti ai Consigli distrettuali di disciplina (CDD) e al Consiglio nazionale forense (CNF), è ammesso chiedere un termine a difesa quando l’incolpato abbia appena nominato un nuovo difensore, purché la richiesta sia motivata e non strumentale o dilatoria. Tuttavia, la concessione del termine resta nella discrezionalità dell’organo giudicante, che deve contemperare il diritto di difesa dell’incolpato con il principio della ragionevole durata del procedimento.
RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI
- Art. 59, comma 4, L. n. 247/2012:
“Nei procedimenti avanti il consiglio distrettuale di disciplina e il consiglio nazionale forense deve essere assicurato il rispetto dei principi del contraddittorio e della difesa.” - Regolamento CNF n. 2/2014, art. 31, comma 2:
“Per la trattazione dell’udienza il presidente o il relatore può consentire, anche su richiesta delle parti o d’ufficio, un breve termine per integrare la difesa, in particolare in caso di nomina di un nuovo difensore.” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 389 del 30 dicembre 2016:
Sancisce il diritto dell’incolpato all’autodifesa, ma riconosce la possibilità e opportunità (nei casi previsti) di concedere un termine a difesa quando intervenga la nomina di nuovo difensore, purché ciò non pregiudichi l’efficacia e la celerità del procedimento disciplinare. - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 259 del 19 novembre 2019:
“La richiesta di differimento dell’udienza per consentire la predisposizione della difesa da parte di un nuovo avvocato è rimessa alla valutazione discrezionale del collegio giudicante, che ha il dovere di motivare l’eventuale rigetto con riferimento al contemperamento tra il diritto di difesa e quello alla ragionevole durata del processo disciplinare.”
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PRINCIPI APPLICABILI
- La nomina di un nuovo difensore (soprattutto in prossimità dell’udienza) legittima la richiesta di un termine per consentire al difensore il tempo necessario per prendere visione degli atti e approntare le difese opportune.
- Il differimento dell’udienza è concesso su richiesta della parte (o anche d’ufficio) quando sussista una motivata esigenza difensiva, suscettibile di incidere sull’effettività del diritto di difesa.
- La concessione (o il rigetto) è rimessa alla valutazione discrezionale del Consiglio disciplinare, che deve valutare caso per caso l’effettiva esigenza rappresentata e non può negarla se ciò comporterebbe una compressione ingiustificata del diritto di difesa, a meno che la richiesta sia manifestamente dilatoria o abusiva.
- L’organo disciplinare deve motivare il rigetto di una richiesta di termine a difesa presentata a seguito della nomina di nuovo difensore.
CONCLUSIONI
- È possibile chiedere un termine a difesa per il nuovo avvocato nel procedimento disciplinare forense.
- La domanda deve essere motivata e la decisione spetta al giudice disciplinare, che deve considerare il principio del contraddittorio, il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e la ragionevole durata del processo.
- Il rigetto della richiesta deve essere adeguatamente motivato.
- Il termine concesso di solito è “breve”, sufficiente a garantire l’effettività della difesa ma senza comportare un ingiustificato rallentamento del procedimento.
Fonti:
- Art. 59, co. 4, L. n. 247/2012
- Art. 31, co. 2, Regolamento CNF n. 2/2014
- CNF, sent. n. 259/2019 (https://codicedeontologico-cnf.it)
- CNF, sent. n. 389/2016
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