Sintesi operativa
- Primo grado disciplinare (dinanzi al CDD/COA): non si applica la “ragionevole durata del processo” ex art. 111 Cost. né la legge n. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo. Il procedimento è amministrativo “speciale” e l’eventuale lentezza rileva solo come profilo di buon andamento ex art. 97 Cost., non come fonte, di per sé, di indennizzo Pinto. Restano fermi i termini di prescrizione dell’azione disciplinare. (codicedeontologico-cnf.it)
- Fase giurisdizionale (impugnazione al CNF e, se del caso, Cassazione): qui si applicano i principi dell’art. 6 CEDU e dell’art. 111, co. 2, Cost. sulla ragionevole durata. La loro violazione non determina nullità della decisione, ma legittima la domanda di equa riparazione ex legge n. 89/2001 (c.d. Pinto). Il giudizio disciplinare CNF è giurisdizionale e di unico grado di merito. (codicedeontologico-cnf.it)
Come si chiede l’indennizzo Pinto per il “ritardo” del giudizio disciplinare
1) Titolo e fasi indennizzabili
- Sono indennizzabili i tempi del giudizio davanti al CNF e dell’eventuale ricorso per cassazione; non è indennizzabile, di regola, il tempo del procedimento amministrativo dinanzi al CDD/COA. (codicedeontologico-cnf.it)
2) Termine di decadenza
- La domanda va proposta, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal momento in cui la decisione del processo presupposto (qui: CNF, o Cassazione se adita) è divenuta definitiva. (lexitalia.it)
3) Giudice competente e parte resistente
- Ricorso alla Corte d’appello nel cui distretto ha sede il “giudice del primo grado” del processo presupposto. Per i procedimenti davanti al CNF (con sede a Roma) la competenza ricade, ordinariamente, sulla Corte d’appello di Roma. (normattiva.it)
- Legittimazione passiva: per procedimenti non di competenza del giudice ordinario o militare, il ricorso si propone contro la Presidenza del Consiglio dei ministri; i pagamenti sono comunque effettuati dal MEF. (avvocaturastato.it)
4) Procedura e condizione di procedibilità
- Prima del ricorso occorre la comunicazione per l’“accordo transattivo” all’Avvocatura dello Stato (art. 2-bis L. 89/2001), che sospende per 90 giorni il termine di decadenza. (avvocaturastato.it)
5) Parametri di “ragionevolezza” e criteri di liquidazione
- Il giudice valuta complessità, comportamento delle parti e dell’organo giudicante. Parametri legali indicativi: 3 anni per il primo grado, 2 anni per l’appello, 1 anno per la cassazione (art. 2-bis L. 89/2001), come letti dalla Corte costituzionale in coerenza con l’art. 6 CEDU. (eius.it)
- Per il quantum del danno non patrimoniale, la giurisprudenza nazionale si uniforma, in linea di principio, ai criteri CEDU; orientamenti applicativi indicano soglie non inferiori, di regola, a 750 euro/anno per i primi tre anni e 1.000 euro/anno successivi, salva la concreta modulazione. (ntplusdiritto.ilsole24ore.com)
Tutele alternative o concorrenti rispetto al “ritardo”
- Prescrizione dell’azione disciplinare: sei anni, con interruzioni che fanno decorrere un nuovo termine di 5 anni; ma il complessivo non può superare 7 anni e 6 mesi (art. 56 L. 247/2012; SS.UU. 23746/2020). È il principale “freno” alla durata del procedimento. (foroeuropeo.it)
- Mitigazione della sanzione per il tempo trascorso: un lasso di tempo molto lungo tra i fatti e la sanzione può giustificare l’irrogazione di una sanzione meno afflittiva. (codicedeontologico-cnf.it)
- Riassunzione dopo sospensione per pregiudizialità penale: ove il disciplinare sia stato sospeso per il penale, va riassunto entro tre mesi dalla conoscenza del passaggio in giudicato del penale (art. 297 c.p.c.: onere probatorio sul dies a quo in capo all’incolpato che eccepisce la decadenza). (eius.it)
Nota su azioni risarcitorie diverse dalla Pinto
- Il risarcimento per illegittimità della sanzione disciplinare (non per la mera durata) è azionabile davanti al giudice amministrativo; l’azione è autonoma rispetto all’annullamento e soggetta a un termine di 120 giorni nei casi delimitati dalle SS.UU. 19103/2023. È tema distinto rispetto all’equa riparazione per irragionevole durata. (doctrine.it)
Riferimenti essenziali
- Natura amministrativa “speciale” del primo grado disciplinare; inapplicabilità art. 111 Cost. e L. 241/1990, applicazione art. 97 Cost.: CNF, sent. 130/2020; 287/2016; 128/2020. (codicedeontologico-cnf.it)
- CNF giudice “speciale” e applicabilità art. 6 CEDU; la violazione dei tempi non importa nullità: Cass., SS.UU., 13167/2021. (codicedeontologico-cnf.it)
- Competenza, legittimazione passiva e fase transattiva nella L. 89/2001: art. 3 e art. 2-bis L. 89/2001 (come modif.); Avvocatura dello Stato, “Normativa d’interesse”. (avvocaturastato.it)
- Termini “standard” di ragionevolezza della durata e vincoli da CEDU: Corte cost., sent. 36/2016 e 205/2023. (osservatoriosullefonti.it)
- Prescrizione disciplinare massima 7 anni e 6 mesi: Cass., SS.UU., 23746/2020. (codicedeontologico-cnf.it)
- Attenuazione della sanzione per lungo tempo trascorso: CNF, sent. 80/2014. (codicedeontologico-cnf.it)
Se vuoi, posso aiutarti a:
- verificare le date del tuo fascicolo (CDD/CNF/Cass.) per calcolare i tempi indennizzabili;
- predisporre la comunicazione ex art. 2-bis L. 89/2001 e il ricorso alla Corte d’appello competente.
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it