La possibilità di produrre in giudizio la corrispondenza qualificata come riservata proveniente dall’avvocato controparte dipende strettamente dalle disposizioni dell’art. 48 del Codice Deontologico Forense (CDF) e dalle interpretazioni giurisprudenziali pertinenti.
Disposizioni Generali dell’Art. 48 CDF
L’articolo 48 del CDF prevede quanto segue:
- Divieto di Produzione e Riferimento in Giudizio: La corrispondenza con i colleghi contrassegnata come “riservata” non può essere prodotta o riferita in giudizio. Questo divieto include le lettere, email, e qualunque altra forma di comunicazione definita tale dal mittente (art. 48, comma 1 CDF).
- Eccezioni: Sono previste eccezioni limitate solo ai casi in cui la corrispondenza costituisce perfezionamento e prova di un accordo, o serve ad assicurare l’adempimento delle prestazioni richieste (art. 48, comma 2 CDF).
Interpretazioni Giurisprudenziali
Diverse sentenze del Consiglio Nazionale Forense (CNF) hanno ribadito il principio della riservatezza delle comunicazioni tra colleghi:
- Sentenza n. 177 del 21 novembre 2017: La corrispondenza riservata non può essere prodotta in giudizio anche se il contenuto della stessa è stato rivelato dalla controparte. Il divieto rimane in vigore indipendentemente dalla natura concreta del contenuto stesso.
- Sentenza n. 38/2012: Ha sottolineato l’importanza del rispetto della riservatezza anche se la comunicazione potrebbe essere rilevante per fini processuali.
Considerazioni Finali
Se la corrispondenza è qualificata come riservata dall’avvocato mittente, il principio generale sancito dall’art. 48 CDF e confermato dalle sentenze del CNF è che tale corrispondenza non possa essere prodotta in giudizio, a meno che non rientri nelle eccezioni espressamente previste.
Conclusione
Alla luce delle disposizioni normative e delle pronunce giurisprudenziali menzionate, anche se il contenuto della corrispondenza riservata, in concreto, non sembra ricadere nell’ombra della riservatezza ai sensi dell’art. 48, il divieto di produzione in giudizio permane. Si consiglia quindi di rispettare queste disposizioni per evitare eventuali sanzioni disciplinari.
Riferimenti:
- Codice Deontologico Forense, art. 48
- Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 21 novembre 2017
- Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38/2012