La rinuncia alla prescrizione dell’azione disciplinare si configura come un atto unilaterale e volontario dell’incolpato, che sceglie di non avvalersi di un proprio diritto sostanziale, con l’effetto di prolungare il termine di decadenza dell’azione disciplinare. Non è pensabile, pertanto, la possibilità di rinunciare alla prescrizione dell’azione disciplinare da parte di un soggetto che non sia mai stato incolpato, perché la prescrizione è un diritto che spetta all’incolpato e solo a lui può competere la decisione di rinunciarvi o meno. Inoltre, la rinuncia alla prescrizione dell’azione disciplinare deve essere espressa, non potendosi presumere da comportamenti o dichiarazioni dubbi o ambigui dell’incolpato. Pertanto, ne discende che non è possibile rinunciare alla prescrizione dell’azione disciplinare prima di essere incolpati, in quanto la prescrizione è un diritto che spetta all’incolpato e solo a lui può competere la decisione di rinunciarvi o meno. Inoltre, la prescrizione dell’azione disciplinare può essere rilevata d’ufficio dal giudice, che ha l’obbligo di verificare la sussistenza della prescrizione dell’azione disciplinare, anche in assenza di eccezione da parte dell’incolpato. Se la prescrizione è stata raggiunta, il giudice deve dichiarare l’estinzione del procedimento disciplinare senza entrare nel merito delle contestazioni. Lo stabilito è in linea con la sentenza n. 14233 del 8 luglio 2020 della Corte di Cassazione, secondo cui la prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.


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