In linea di principio, non è possibile sollevare una questione di legittimità costituzionale del regolamento CNF n. 6/2014 sulla Formazione continua, poiché i regolamenti del CNF hanno natura regolamentare e non hanno forza di legge. Tuttavia, se si ritiene che il regolamento in questione violi principi costituzionali o norme di legge superiori, è possibile impugnarlo davanti al giudice amministrativo, che potrà valutare la sua legittimità alla luce dei principi costituzionali e delle norme di legge applicabili. In ogni caso, è necessario che l’impugnazione sia basata su argomenti precisi e circostanziati, e non su mere opinioni o valutazioni soggettive.