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Sì, l’avvocato incolpato ha diritto di accedere agli atti del procedimento disciplinare a suo carico, in conformità con le disposizioni contenute nella legge 247/2012 (L.P.) e nel Regolamento CNF n. 2 del 2014 (art. 14). L’accesso può essere richiesto in forma telematica o analogica, ma è regolato esclusivamente dalle norme specifiche in materia di procedimento disciplinare forense e non dalla normativa generale sull’accesso agli atti amministrativi. Tuttavia, l’accesso agli atti può essere limitato solo nei casi in cui la conoscenza degli stessi possa pregiudicare l’interesse pubblico o privato tutelato dalla legge.