Sì, l’avvocato che cita giurisprudenza inesistente può essere sanzionato disciplinarmente. Tale comportamento viola i doveri di lealtà e correttezza che l’avvocato è tenuto a rispettare secondo il Codice Deontologico Forense (CDF). In particolare, l’articolo 50 del CDF sottolinea che le dichiarazioni in giudizio relative a fatti devono essere vere e non devono indurre in errore il giudice. Pertanto, citare giurisprudenza inesistente potrebbe essere considerato ingannevole e volto a fuorviare il giudice, configurando un illecito disciplinare.
Non ho a disposizione un caso specifico di sentenza o decisione del Consiglio Nazionale Forense (CNF) che tratti esattamente di giurisprudenza inesistente, ma la responsabilità deontologica si applicherebbe in base ai principi sopra citati.
Inoltre, citare giurisprudenza inesistente può, oltre a configurare un illecito deontologico, esporre l’avvocato a responsabilità professionale. Dal punto di vista della responsabilità civile, l’avvocato è tenuto a risarcire i danni che il cliente possa subire a causa di un comportamento negligente o scorretto nell’esercizio della sua attività professionale. Se la citazione di giurisprudenza inesistente comporta un danno concreto al cliente, come la perdita di una causa, ciò può costituire il presupposto per una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’avvocato.