No, gli avvocati e i procuratori dello Stato non sono iscritti all’albo degli avvocati. Essi esercitano la loro funzione in base a una normativa specifica e non sono soggetti all’iscrizione all’albo forense né al potere disciplinare del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD).

L’articolo 2, comma 7, della legge n. 247/2012 stabilisce che gli avvocati dello Stato possono utilizzare il titolo professionale di avvocato, ma non sono iscritti all’albo forense. Inoltre, il Regio Decreto n. 1611/1933, all’articolo 23, equipara gli avvocati dello Stato ai magistrati dell’ordine giudiziario, escludendoli quindi dall’Ordine Forense e dal relativo potere disciplinare.

Quindi, mentre gli avvocati dello Stato possono utilizzare il titolo di avvocato, non sono iscritti all’albo degli avvocati e non sono soggetti alla disciplina deontologica e al potere disciplinare del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD).

Riferimenti:

  • Art. 2, comma 7, Legge n. 247/2012
  • Art. 23, Regio Decreto n. 1611/1933

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