Sì, gli avvocati stranieri, anche se non iscritti all’albo italiano, sono tenuti a rispettare il codice deontologico italiano quando esercitano la professione in Italia. Questo principio è stabilito dall’articolo 3, comma 3, del Codice Deontologico Forense, che prevede che “l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane”. Tuttavia, come hai giustamente sottolineato, la potestà disciplinare è subordinata all’iscrizione all’albo italiano. Ciò significa che gli avvocati stranieri che esercitano la professione in Italia senza essere iscritti all’albo italiano non sono soggetti alla giurisdizione disciplinare degli organi forensi italiani. In caso di violazione del codice deontologico, gli avvocati stranieri possono essere sanzionati solo dalle autorità competenti del loro paese di origine o di appartenenza. In sintesi, gli avvocati stranieri che esercitano la professione in Italia sono tenuti a rispettare il codice deontologico italiano, ma non sono soggetti alla giurisdizione disciplinare degli organi forensi italiani se non sono iscritti all’albo italiano.


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