Risposta breve: non c’è un diritto “automatico” degli eredi a vedere il fascicolo del difensore del de cuius. Gli eredi possono ottenerne copia nella misura in cui dimostrino la qualità di eredi e un interesse giuridicamente rilevante, ma l’avvocato resta vincolato al segreto professionale anche dopo la morte del cliente.
Riferimenti e regola pratica
- Segreto e riservatezza: l’obbligo di segreto sopravvive alla cessazione del mandato e alla morte del cliente; è dovere/diritto primario dell’avvocato verso terzi. Art. 6 L. 247/2012; art. 13 CDF; Parere CNF n. 9/2007 (COA Biella): “La morte del cliente… non comporta la cessazione del vincolo al segreto professionale.” (foroeuropeo.it)
- Restituzione della documentazione del mandato: se richiesto, l’avvocato deve restituire senza ritardo atti e documenti ricevuti dal cliente e consegnare copia degli atti e documenti concernenti l’oggetto del mandato (salva la disciplina sulla corrispondenza riservata tra colleghi). Art. 33 CDF; costante giurisprudenza CNF (es. CNF 112/2025; 230/2024) sulla violazione disciplinare in caso di rifiuto/ritardo. (codicedeontologico-cnf.it)
- Chi può chiedere: gli eredi, quali successori del cliente, possono richiedere la restituzione/ostensione del materiale del mandato se: 1) provano la qualità di eredi (es. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. 445/2000); e 2) indicano l’interesse giuridico (tutela di diritti patrimoniali successori, difesa in giudizio, gestione dell’asse). Art. 2‑terdecies d.lgs. 196/2003 consente ai terzi (tra cui gli eredi) l’esercizio dei diritti sui dati del defunto quando vi sia “interesse proprio” o “ragioni familiari meritevoli di protezione”, fermo il bilanciamento con altri diritti e con il segreto professionale; il GDPR non si applica ai dati dei defunti (considerando 27). (comune.cesate.mi.it)
- Limiti e cautele: l’accesso degli eredi non può comportare divulgazioni eccedenti o pregiudizievoli per terzi; l’avvocato deve minimizzare/omettere informazioni non necessarie alla tutela dei diritti fatti valere dagli eredi e rispettare i divieti deontologici (es. corrispondenza riservata ex art. 48, co. 3, CDF). (officeadvice.net)
- Soggetti legittimati “in via prioritaria”: se esiste un curatore dell’eredità giacente o un esecutore testamentario, le richieste dovrebbero transitare da costoro in quanto amministratori/rappresentanti dell’asse. Artt. 528 ss. e 703 c.c. (brocardi.it)
- Conservazione/tempi: l’obbligo di restituzione opera entro i limiti ragionevoli di conservazione del fascicolo; l’art. 2961 c.c. prevede un’esenzione dal rendiconto degli “incartamenti” dopo tre anni dalla definizione/estinzione della lite (rileva nel bilanciamento sul materiale effettivamente ancora nella disponibilità del difensore). (brocardi.it)
In sintesi operativa
- L’avvocato può consegnare agli eredi atti e documenti del mandato se: (a) riceve prova della qualità di erede; (b) la richiesta è collegata alla tutela di diritti/interessi legittimi; (c) limita l’ostensione a quanto necessario, nel rispetto del segreto e delle norme deontologiche. Diversamente, può legittimamente negare o circoscrivere l’accesso motivando.
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.